Dal 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF, un documento che ridisegna con precisione i confini dell’esenzione IMU per i terreni agricoli e chiarisce un punto controverso che aveva generato confusione tra proprietari e amministrazioni comunali. Una novità tecnica, certo, ma con conseguenze pratiche molto concrete per migliaia di contribuenti italiani.
Esenzione IMU terreni agricoli 2026: cosa cambia con la Risoluzione n. 1/DF
Il cuore della questione riguarda i terreni agricoli situati nei comuni montani e svantaggiati. Fino a oggi, molti si erano chiesti se il nuovo elenco dei comuni montani — aggiornato di recente — potesse essere utilizzato per determinare il diritto all’esenzione. La risposta del MEF è netta: no. Si continua a fare riferimento esclusivamente all’elenco originario allegato al D.L. n. 504/1992. La nuova mappa, per quanto più aggiornata dal punto di vista geografico-amministrativo, è del tutto irrilevante ai fini IMU.
In pratica, i terreni agricoli risultano esenti se ubicati nei comuni compresi in quel vecchio elenco oppure in comuni con altitudine media pari o superiore a 600 metri sul livello del mare. C’è anche una categoria intermedia: i cosiddetti comuni svantaggiati, che devono avere un’altitudine media di almeno 281 metri e un reddito medio per abitante non superiore a 8.000 euro annui, in base ai criteri già vigenti per l’ICI prima del 2012. In tutti questi casi, l’esenzione scatta automaticamente: non serve presentare alcuna domanda, purché il possessore — proprietario o titolare di un diritto reale — coltivi direttamente il fondo.
IMU 2026: le altre esenzioni che restano in vigore
Al di là dei terreni agricoli, il quadro delle esenzioni IMU per il 2026 rimane sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti. Le abitazioni principali sono esenti solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero immobili di lusso, ville e dimore storiche: un paradosso apparente che in realtà nasce dal fatto che per tutte le altre categorie l’esenzione sull’abitazione principale è già strutturale nell’impianto normativo base.
Sono esenti anche i fabbricati inagibili o inabitabili, a condizione che non siano locati né concessi a terzi e che venga presentata apposita dichiarazione al comune entro il 15 giugno. Gli immobili utilizzati esclusivamente per finalità pubbliche — scuole, ospedali, strutture istituzionali — godono anch’essi dell’esenzione, purché non vengano ceduti in uso a soggetti privati. Sul fronte del terzo settore, gli immobili posseduti da enti non commerciali restano esenti se impiegati direttamente per attività senza scopo di lucro, nel rispetto dei criteri di esclusività, gestione diretta e coerenza con la missione istituzionale dell’ente.
Proroga ICI per enti non commerciali e scadenze IMU da segnare in agenda
Una delle novità più operative del 2026 riguarda gli enti non commerciali: con il DPCM del 26 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo, la scadenza per la dichiarazione relativa al recupero ICI è stata prorogata al 30 settembre 2026. Un margine aggiuntivo che molte associazioni e cooperative sociali attendevano.
Per quanto riguarda il versamento ordinario, le scadenze del 2026 non subiscono variazioni: l’acconto IMU va versato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. Chi beneficia di un’esenzione deve comunque indicare il relativo codice nel modello F24. In caso di contestazione da parte del comune, è possibile presentare ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica del diniego.
Esenzioni IMU: i punti chiave da ricordare nel 2026
- Terreni agricoli esenti: solo nei comuni dell’elenco del D.L. 504/1992 o con altitudine media ≥ 600 metri s.l.m.
- Il nuovo elenco dei comuni montani non vale per le esenzioni IMU: lo ha chiarito il MEF con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026.
- Proroga al 30 settembre 2026 per la dichiarazione ICI degli enti non commerciali.
- Scadenze invariate: acconto il 16 giugno, saldo il 16 dicembre.
- Per fabbricati inagibili, la dichiarazione al comune va presentata entro il 15 giugno.
Il consiglio, soprattutto per chi possiede terreni agricoli in zone di confine tra categorie, è di verificare la posizione del proprio comune direttamente consultando l’allegato originario del D.L. 504/1992 o rivolgendosi al sito del MEF. Le sorprese, in materia fiscale, arrivano sempre quando si dà per scontato ciò che scontato non è.
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